DIA: modifiche definitive
NOVITA’.
Il decreto “incentivi” è legge: al via gli interventi di edilizia libera e “quasi libera”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stato pubblicata la L. 73/2010, legge di conversione del Decreto “incentivi” (D.L. 40/2010).
Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, entrato in vigore il 26 marzo 2010, prevede, all’art. 5, la riscrittura dell’art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia.
Inizialmente il D.L. prevedeva la possibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportano l’aumento del numero delle unità immobiliari) , “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (…)”.
In base al testo pubblicato le norme nazionali prevalgono su quelle regionali mentre per la manutenzione straordinaria sarà di nuovo obbligatorio l’intervento del tecnico.
Rientrano negli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
Gli interventi individuati dal comma 2° sono invece i seguenti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per questa seconda tipologia di interventi (2° comma) sarà necessario inviare preliminarmente al comune una comunicazione di inizio lavori, cui dovranno essere allegati:
- i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori
- una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato
- una dichiarazione del tecnico che asseveri di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo
A differenza di quanto accade per la presentazione della DIA, non sarà necessario attendere 30 giorni per avviare i lavori che potranno avere inizio subito.
Vale la pena sottolineare, inoltre, che per la denuncia di inizio attività non è attualmente richiesta né l’apposizione della data certa sulla relazione tecnica né la dichiarazione di indipendenza del tecnico.
RIASSUMENDO
ATTIVITA’ LIBERA
- Manutenzione ordinaria
- Interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
- Serre mobili stagionali e movimenti di terra per l’agricoltura
- Documenti: nessuno
- Tempi d’attesa: zero
COMUNICAZIONE E RELAZIONE TECNICA
- Manutenzione straordinaria che non riguardi le parti strutturali dell’edificio, non comporti aumento del numero delle uniotà immobiliari, non incrementi i parametri urbanistici (superfici e volumi)
- Opere per esigenze temporanee
- Pavimentazione e finitura di spazi esterni
- Pannelli solari, termici e fotovoltaici e fuori dai centri storici
- Aree ludiche e arredi di aree pertinenziali
- Documenti: comunicazione dell’inizio dei lavori, con allegate le autorizzazioni necessarie secondo le normative di settore.Per la sola manutenzione straordinaria bisogna:
- indicare anche l’impresa cui sono affidati i lavori
- allegare una relazione con gli elaborati progettuali, preparata da un tecnico abilitato
- Tempi di attesa: zero
DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’ (DIA)
- Manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell’edificio, comporti aumento del numero delle unità immobiliari, o incrementi i parametri urbanistici (superfici e volumi)
- Documenti: denuncia d’inizio attività + relazione con gli elaborati progettuali, preparata da un tecnico abilitato + certificato di collaudo finale
- Tempi d’attesa: 30 giorni dalla Dia
D.L. 40/2010
SI DICEVA CHE:
Sembrerebbe che ci sia stata la cancellazione della norma secondo cui ci fosse una deroga da parte delle Regioni per recepire o meno il DL sulla omissione della DIA.
Il DL 40/2010 è già applicabile da circa un mese in quasi tutte le Regioni eccetto quelle dove sono vigenti leggi regionali più restrittivi, come Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia.
Con l’emendamento Ventucci, tutte le regioni passerebbero al regime semplificato.
Tuttavia, si sottolinea che per le manutenzioni straordinarie sia comunque necessario presentare la comunicazione di inizio lavori, già prevista dal DL 40/2010, ed in più bisognerà allegare una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato.
Più che un commento la mia è una domanda:
esistono situazioni in cui è difficile capire di quale tipo di ristrutturazione si tratti. Nel mio appartamento vorrei abbattere solo parzialmente 2 pareti e togliere la porta ch si trova in messo alle suddette pareti che si trovano all’ingresso dell’appartamento per rendere il salone più ampio e luminoso. Questo modfica i rapporti superfici/volumi per cui sono obbligata a fare la DIA e ad attendere 30 gg? si tratta in fondo di togliere una porta ed abbattere parzialmente le mura che la sostenevano. Non è sufficiente allegare una relazione con gli elaborati progettuali, preparata da un tecnico abilitato? L’appartamento si trova in Lombardia
grazie
Silvia
Ma bisognerà fare ancora la variazione catastale?
certo! Colui che fa i lavori deve necessariamente riaccatastare con le nuove disposizioni spaziali l’immobile .
Normalmente serve un tecnico abilitato.
Sull’interpretazione che molti stanno diffondendo dell’art. 5 della legge 73/2010, che si fonda sulla cancellazione rispetto al DL 40/2010 del riferimento specifico al rispetto delle leggi regionali, avrei qualche dubbio.
In primo luogo vale la legge 73/2010 e va letta solo quella in italiano ed interpretata.
In secondo luogo l’articolo dice:
“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle…”
Io penso che la premessa riportata dica che vanno rispettate le prescrizioni comunali, quelle delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e particolarmente le norme di sicurezza, sismiche, etc.
quindi le norme regionali potrebbero essere considerate normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia.
Se avessero scritto:
“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia come, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle…”
allora sarebbe stato chiaro che le norme regionali erano escluse.
Io credo che si debbano attendere interpretazioni in merito dalla Regione o dai tribunali, sempre che non ce ne siano già state e mi siano sfuggite!
saluti
Ciao,
leggendo il post di silvia anche io mi trovo nella stessa situazione: devo spostare una porta del bagno dal corridoio per spostarla nella camera da letto (vorrei fare infatti il bagno accessibile in camera). Inoltre devo spostare un muro interno per ingrandire la camera di 60 cm.
In questo caso è necessario fare la DIA? Per la variazione catastale potrei consegnare il disegno a lavori finiti.
Mi fate sapere? Grazie
Guido
Salve,
devo ristrutturare casa e voglio avvalermi dei benefici fiscali. Chiedo un consiglio: i prpoprietari della casa siamo io e mia moglie, posso chiedere solo io la detrazione (per comodità)?
Considerato che devo rifare i bagni, i pavimenti e l’impianto di riscaldamento, devo fare la comunicazione al Municipio?
Grazie
domanda:
devo rifare gli intonaci e mettere un isolante per l’umidità e ri mettere il pavimento perche era stato posato in passato senza vespaio, non ho cambiato niente di strutturale e non ho spostato porte, che documentazione devo presentare ?
Deve consegnare la C.i.l. Al comune, purché non sia un immobile vincolato
Salve,ma per chiedere le detrazioni fiscali del 50%,per rifacimento impianti idrici di due
bagni,acquisto sanitari, piastrellamento
,più pavimentazione zona giorno e giardino,impianto per metano con acquisto caldaia,e spostamento di poche decine di cm,forse,di una porta,cosa devo fare,quali comunicazioni e spese sostenere?
Grazie
Domanda:
Ho acquistato due locali con un tramezzo ( non portante ) che li divide, sono super grezzi cioè non c’è niente solo le mura di chiusura esterne, niente impianti, finestre, massetto per pavimento, intonaco, niente ! Vorrei realizzare in quello più piccolo un bagnetto ed aprire tra i due una porta di passaggio. Come mi devo comportare per iniziare i lavori? Vorrei poi unirli catastalmente, questo cosa comporta e quali requisti devo avere? Grazie.
Deve fare una comunicazione al comune .c.i.l o dia se l’immobile ha dei vincoli
Salve, recentemente ho acquistato un grande monolocale nel quale gli ambienti sono stati parzialmente divisi (per creare zona notte) da un tramezzo che pare essere in legno..nn credo che il vecchio proprietario avesse presentato una dia,ma doveva farlo? come potrei sanare la cosa,con una sanzione amministrativa??