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DIA: modifiche definitive

NOVITA’.

Il decreto “incentivi” è legge: al via gli interventi di edilizia libera e “quasi libera”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stato pubblicata la L. 73/2010, legge di conversione del Decreto “incentivi” (D.L. 40/2010).
Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, entrato in vigore il 26 marzo 2010, prevede, all’art. 5, la riscrittura dell’art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia.
Inizialmente il D.L. prevedeva la possibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportano l’aumento del numero delle unità immobiliari) , “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (…)”.
In base al testo pubblicato le norme nazionali prevalgono su quelle regionali mentre per la manutenzione straordinaria sarà di nuovo obbligatorio l’intervento del tecnico.

Rientrano negli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria
  2. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

Gli interventi individuati dal comma 2° sono invece i seguenti:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  2. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  3. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  4. i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  5. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per questa seconda tipologia di interventi (2° comma) sarà necessario inviare preliminarmente al comune una comunicazione di inizio lavori, cui dovranno essere allegati:

  1. i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori
  2. una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato
  3. una dichiarazione del tecnico che asseveri di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo

A differenza di quanto accade per la presentazione della DIA, non sarà necessario attendere 30 giorni per avviare i lavori che potranno avere inizio subito.
Vale la pena sottolineare, inoltre, che per la denuncia di inizio attività non è attualmente richiesta né l’apposizione della data certa sulla relazione tecnica né la dichiarazione di indipendenza del tecnico.

RIASSUMENDO

ATTIVITA’ LIBERA

  • Manutenzione ordinaria
  • Interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
  • Serre mobili stagionali e movimenti di terra per l’agricoltura
  • Documenti: nessuno
  • Tempi d’attesa: zero

COMUNICAZIONE E RELAZIONE TECNICA

  • Manutenzione straordinaria che non riguardi le parti strutturali dell’edificio, non comporti aumento del numero delle uniotà immobiliari, non incrementi i parametri urbanistici (superfici e volumi)
  • Opere per esigenze temporanee
  • Pavimentazione e finitura di spazi esterni
  • Pannelli solari, termici e fotovoltaici e fuori dai centri storici
  • Aree ludiche e arredi di aree pertinenziali
  • Documenti: comunicazione dell’inizio dei lavori, con allegate le autorizzazioni necessarie secondo le normative di settore.Per la sola manutenzione straordinaria bisogna:
    • indicare anche l’impresa cui sono affidati i lavori
    • allegare una relazione con gli elaborati progettuali, preparata da un tecnico abilitato
  • Tempi di attesa: zero

DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’ (DIA)

  • Manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell’edificio, comporti aumento del numero delle unità immobiliari, o incrementi i parametri urbanistici (superfici e volumi)
  • Documenti: denuncia d’inizio attività + relazione con gli elaborati progettuali, preparata da un tecnico abilitato + certificato di collaudo finale
  • Tempi d’attesa: 30 giorni dalla Dia

D.L. 40/2010

SI DICEVA CHE:

Sembrerebbe che ci sia stata la cancellazione della norma secondo cui ci fosse una deroga da parte delle Regioni per recepire o meno il DL sulla omissione della DIA.
Il DL 40/2010 è già applicabile da circa un mese in quasi tutte le Regioni eccetto quelle dove sono vigenti leggi regionali più restrittivi, come Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia.

Con l’emendamento Ventucci, tutte le regioni passerebbero al regime semplificato.

Tuttavia, si sottolinea che per le manutenzioni straordinarie sia comunque necessario presentare la comunicazione di inizio lavori, già prevista dal DL 40/2010, ed in più bisognerà allegare una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato.

 
Inoltre rimane l’obbligo di rispettare  le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all’efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). E rimane l’obbligo della prsentazione della modifica dello stato dei luoghi al catasto.

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di Emanuela Zoncu

26 Maggio 2009 Il decreto legge di semplificazione edilizia è fermo da settimane alla conferenza stato-regioni mentre dodici testi e progetti di legge regionali per regolare gli ampliamenti degli edifici e gli interventi di demolizione e costruzione sono già pronti. Insomma, sul piano casa le Regioni accelerano (l’ultima in ordine di tempo è stata, ieri, il Piemonte), aspettando di vedere cosa ci sarà nel Decreto.

Il sospetto è che quel decreto, da loro stesse stoppato, sia al palo per motivi prettamente politici, legati alle imminenti scadenze elettorali. Perché dare vantaggio al Governo in prossimità delle elezioni?

Del resto, se Berlusconi ha potuto festeggiare il primo anno di governo con la certezza di avere dalla sua una percentuale altissima di consensi e una grande fetta di popolarità, è anche grazie al Piano casa.

Non sono quindi un caso gli sgambetti delle Regioni rosse e della sinistra. E non è un caso che il Governo, dopo un annuncio in pompa magna (era il 7 aprile quando presentò l’intervento che avrebbe rilanciato l’economia) voglia chiudere la questione: è legittimo. Del resto, il piano in questione vale 45 miliardi di nuovi investimenti privati – tre punti di Pil – e non costa nulla all’erario.

“Quando riparte l’edilizia riparte tutta l’economia”, hanno detto in questi giorni i ministri Brunetta e Sacconi.

E il punto sta proprio qui. Il piano casa è dettato da esigenze di carattere economico perché gli interventi con premio di cubatura sugli immobili residenziali faranno ripartire l’attività di molte piccole e medie imprese in affanno a causa della crisi. Sono passati quasi tre mesi dall’annuncio di Berlusconi e i continui ritardi nell’approvazione del decreto preoccupano appunto per le ricadute economiche e normative che ne derivano.

In quest’ottica, ci saremo aspettati dal Governo una più forte incisività, almeno nel denunciare il rallentamento ad opera delle regioni rosse. Per il momento, l’unica regione ad aver varato una legge in materia è la Toscana. I consigli regionali di Umbria, Veneto e Sicilia stanno discutendo i disegni di legge; la giunta del Piemonte, come detto, ha varato ieri il suo testo.

Altre amministrazioni di centrosinistra (Emilia Romagna, Lazio, Marche) oltre a Lombardia e Friuli Venezia Giulia stanno per presentare i provvedimenti. La provincia autonoma di Bolzano ha delegato la materia alla giunta. Il resto d’Italia attende lo sblocco del decreto legge. L’iter.

Le regioni recepiscono i cardini della proposta del premier: aumento del 20% di superficie o cubatura per gli immobili non condominiali, abbattimento e ricostruzione con “premio” del 35% di volumetria nel rispetto di rigorosi standard di risparmio energetico. Ogni parlamentino regionale può imporre limiti o decidere deroghe. Le leggi regionali dovranno essere approvate entro la fine di luglio. E da agosto sarà possibile mettere a frutto il piano casa.

Il piano caso venne accolto positivamente, percepito dall’opinione pubblica come un’opportunità capace di arginare gli effetti della crisi. Tra le voci contrarie c’erano solo quelle che esprimevano perplessità di carattere ambientalista, sottolineando i rischi di una cementificazione senza regole e la possibilità di degrado per aree in condizioni di precario equilibrio territoriale o paesaggistico.

Spazzato il campo dagli equivoci e chiarito che il provvedimento non avrebbe mai potuto contemplare una sorta di cementificazione selvaggia, sarà il terremoto che la notte tra il 5 e il 6 aprile ha colpito l’Abruzzo a modificare la percezione della misura.

La fragilità di edifici realizzati anche in epoca recente ha scoperchiato la pentola degli abusivismi e delle approssimazioni (risparmi sui materiali, scarso rispetto delle norme) e questo ha portato paura e insicurezza. La prima stesura del Piano Casa originario non prevedeva particolari obblighi di rispetto dei criteri antisismici.

Così dopo il sisma, la bozza di decreto legge sul Piano casa ha inglobato importanti disposizioni per la sicurezza degli edifici pubblici e privati, come l’entrata in vigore delle Norme Tecniche al 30 giugno 2009 anziché al 30 giugno 2010, come previsto dal DL Milleproproghe 207/2008. Dopo l’ultima consultazione tra Governo e Regioni, conclusasi con un nulla di fatto, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha detto che “il Piano Casa sarà realizzato attraverso le leggi regionali” (e viste le lungaggini, il Parlamento ha deciso di inserire l’anticipazione delle NTC nel DL 39/2009 per l’Abruzzo già approvato dal Senato e in attesa di essere esaminato dalla Camera).

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