Approvato il modello dell’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica

Finalmente pronto il modulo per il comunicato all’agenzia dell’entrate previsto dal Decreto Legge 185/2008.
Il modello, come riporta il Decreto, “deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e non è necessario qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati richiesti sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia dell’Entrate entro il 30 settembre 2009″.

Scarica i documenti:

Provvedimento

Modulo

Istruzioni

Per maggiori informazioni:
http://www.agenziaentrate.it

E’ inoltre attivo il nuovo sito Enea per l’invio della documentazione tecnica: http://finanziaria2009.acs.enea.it/

Il modello – spiega l’Agenzia – deve essere utilizzato:
– per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
– per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
Pertanto, le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet http://finanziaria2009.acs.enea.it/, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel DM 19 febbraio 2007.
Il provvedimento delle Entrate disciplina anche termini e modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA. Entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, l’Enea trasmette per via telematica all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del DM 19 febbraio 2007:
a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
b) dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
c) interventi eseguiti sull’immobile secondo le tipologie previste dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
d) data inizio lavori;
e) data fine lavori;
f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d’imposta;
i) costo delle spese professionali, ove previsto;
j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.
Qualora siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile, i dati di cui alle lettere da f) a i) devono essere specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione.
Per i lavori terminati tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, tutti i dati sono trasmessi dall’ENEA all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2009.
Mancano ancora le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.