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DIA: modifiche definitive

NOVITA’.

Il decreto “incentivi” è legge: al via gli interventi di edilizia libera e “quasi libera”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stato pubblicata la L. 73/2010, legge di conversione del Decreto “incentivi” (D.L. 40/2010).
Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, entrato in vigore il 26 marzo 2010, prevede, all’art. 5, la riscrittura dell’art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia.
Inizialmente il D.L. prevedeva la possibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportano l’aumento del numero delle unità immobiliari) , “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (…)”.
In base al testo pubblicato le norme nazionali prevalgono su quelle regionali mentre per la manutenzione straordinaria sarà di nuovo obbligatorio l’intervento del tecnico.

Rientrano negli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria
  2. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

Gli interventi individuati dal comma 2° sono invece i seguenti:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  2. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  3. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  4. i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  5. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per questa seconda tipologia di interventi (2° comma) sarà necessario inviare preliminarmente al comune una comunicazione di inizio lavori, cui dovranno essere allegati:

  1. i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori
  2. una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato
  3. una dichiarazione del tecnico che asseveri di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo

A differenza di quanto accade per la presentazione della DIA, non sarà necessario attendere 30 giorni per avviare i lavori che potranno avere inizio subito.
Vale la pena sottolineare, inoltre, che per la denuncia di inizio attività non è attualmente richiesta né l’apposizione della data certa sulla relazione tecnica né la dichiarazione di indipendenza del tecnico.

RIASSUMENDO

ATTIVITA’ LIBERA

  • Manutenzione ordinaria
  • Interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
  • Serre mobili stagionali e movimenti di terra per l’agricoltura
  • Documenti: nessuno
  • Tempi d’attesa: zero

COMUNICAZIONE E RELAZIONE TECNICA

  • Manutenzione straordinaria che non riguardi le parti strutturali dell’edificio, non comporti aumento del numero delle uniotà immobiliari, non incrementi i parametri urbanistici (superfici e volumi)
  • Opere per esigenze temporanee
  • Pavimentazione e finitura di spazi esterni
  • Pannelli solari, termici e fotovoltaici e fuori dai centri storici
  • Aree ludiche e arredi di aree pertinenziali
  • Documenti: comunicazione dell’inizio dei lavori, con allegate le autorizzazioni necessarie secondo le normative di settore.Per la sola manutenzione straordinaria bisogna:
    • indicare anche l’impresa cui sono affidati i lavori
    • allegare una relazione con gli elaborati progettuali, preparata da un tecnico abilitato
  • Tempi di attesa: zero

DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’ (DIA)

  • Manutenzione straordinaria che riguardi le parti strutturali dell’edificio, comporti aumento del numero delle unità immobiliari, o incrementi i parametri urbanistici (superfici e volumi)
  • Documenti: denuncia d’inizio attività + relazione con gli elaborati progettuali, preparata da un tecnico abilitato + certificato di collaudo finale
  • Tempi d’attesa: 30 giorni dalla Dia

D.L. 40/2010

SI DICEVA CHE:

Sembrerebbe che ci sia stata la cancellazione della norma secondo cui ci fosse una deroga da parte delle Regioni per recepire o meno il DL sulla omissione della DIA.
Il DL 40/2010 è già applicabile da circa un mese in quasi tutte le Regioni eccetto quelle dove sono vigenti leggi regionali più restrittivi, come Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia.

Con l’emendamento Ventucci, tutte le regioni passerebbero al regime semplificato.

Tuttavia, si sottolinea che per le manutenzioni straordinarie sia comunque necessario presentare la comunicazione di inizio lavori, già prevista dal DL 40/2010, ed in più bisognerà allegare una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato.

 
Inoltre rimane l’obbligo di rispettare  le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all’efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). E rimane l’obbligo della prsentazione della modifica dello stato dei luoghi al catasto.

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Le leggi regionali potrebbero rendere inefficace la liberalizzazione delle ristrutturazioni introdotta dal Governo
di Rossella Calabrese
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– Non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma il DL che consentirà di realizzare, senza titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione straordinaria già pone dei dubbi di compatibilità con la normativa regionale.

Come ha precisato il Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, in conferenza stampa – “le opere interne alla casa si potranno fare subito, a meno che non ci sia una legge regionale che le vieti”.
E nella quasi totalità delle Regioni è proprio così. Sulla disciplina della DIA, infatti, il Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) delinea una normativa generale ma, poiché la competenza sulla materia edilizia è regionale, le Regioni, con le proprie leggi, hanno integrato o modificato l’elenco delle opere per le quali è richiesta la Dia.

In quasi tutte le Regioni quindi, la manutenzione straordinaria è sottoposta a Dia, e poichè la disciplina regionale – come ha ribadito Tremonti – prevale su quella statale, la norma introdotta dal DL incentivi rischia di rimanere inefficace. Tranne che in pochissimi casi: ad esempio in Sardegna, dove la legge regionale assoggetta le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ad un’autorizzazione comunale, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale. Soltanto in casi come questo, quindi, la nuova norma statale potrebbe applicarsi, senza peraltro apportare significative novità, dal momento che la procedura rimarrebbe quelle delineata dalla Regione.

Le Regioni che invece richiedono la Dia, potrebbero decidere di mantenere la propria disciplina, vanificando quindi l’intento del Governo di liberalizzare gli interventi di ristrutturazione.

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19/03/2010 – Il Consiglio dei Ministri di venerdi 19 marzo ha approvato il decreto-legge sugli incentivi a sostegno dei settori industriali in crisi. Il provvedimento contiene le disposizioni tributarie e finanziarie per il contrasto di frodi fiscali internazionali e per la destinazione dei gettiti così recuperati al finanziamento del Fondo per gli incentivi e al sostegno ai settori produttivi in crisi.
A diventare protagonista del decreto è però la manovra di semplificazione voluta dal Governo e che si annuncia rivoluzionaria per il settore dell’edilizia, ovvero quella riguardante la liberalizzazione delle ristrutturazioni in manutenzione straordinaria senza DIA.
Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto. “Il nostro motto – ha detto il premier – è ‘tutti padroni in casa propria’: questa è l’attuazione di quel concetto”. “Si tratta – ha aggiunto il Ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli – di un articolo fondamentale, su cui abbiamo lavorato intensamente insieme al Ministro Raffaele Fitto, per consentire, finalmente, a tutti i cittadini, di essere realmente padroni a casa propria”.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENZA DIA Sarà possibile quindi realizzare senza Dia:
– interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino parti strutturali degli edifici, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
– installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, fuori dai centri storici;
– pavimentazione di spazi esterni e arredi nelle pertinenze degli edifici;
– opere temporanee, serre mobili stagionali, movimenti di terra per le attività agricole.

Tra le opere liberalizzate ci sono anche: interventi di eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra pertinenti all’attività agricola, serre mobili stagionali, pavimentazione e finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro.

L’obiettivo della norma – ha spiegato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi – è quello di velocizzare il Piano Casa, ora regolamentato da leggi regionali che, in molti casi, non stanno dando i risultati attesi. Le norme regionali e molte delibere comunali hanno infatti limitato la portata delle misure anticrisi

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto. “Il nostro motto – ha detto il premier – è ‘tutti padroni in casa propria’: questa è l’attuazione di quel concetto”. “Si tratta – ha aggiunto il Ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli – di un articolo fondamentale, su cui abbiamo lavorato intensamente insieme al Ministro Raffaele Fitto, per consentire, finalmente, a tutti i cittadini, di essere realmente padroni a casa propria”.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENZA DIA Sarà possibile quindi realizzare senza Dia:
– interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino parti strutturali degli edifici, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
– installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, fuori dai centri storici;
– pavimentazione di spazi esterni e arredi nelle pertinenze degli edifici;
– opere temporanee, serre mobili stagionali, movimenti di terra per le attività agricole.

Tra le opere liberalizzate ci sono anche: interventi di eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra pertinenti all’attività agricola, serre mobili stagionali, pavimentazione e finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro.

L’obiettivo della norma – ha spiegato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi – è quello di velocizzare il Piano Casa, ora regolamentato da leggi regionali che, in molti casi, non stanno dando i risultati attesi. Le norme regionali e molte delibere comunali hanno infatti limitato la portata delle misure anticrisi .Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.

Le semplificazioni approvate venerdì sono le stesse che il Governo ha proposto nel marzo 2009 e che avrebbero dovuto essere approvate con un decreto legge entro il 10 aprile 2009, contemporaneamente alle norme sul Piano Casa. Il DL però si è arenato a causa del conflitto di competenze tra potere statale e regionale. I contenuti di quel DL sono poi confluiti nel ddl per la semplificazione amministrativa, approvato nel novembre 2009 , contro il quale si era scatenata la protesta dei progettisti che temevano, in un periodo crisi come quello attuale, la riduzione delle opportunità di lavoro date dalle piccole pratiche per le ristrutturazioni e l’aumento dei rischi per la sicurezza degli edifici sottoposti ad interventi senza Dia e senza Direttore dei Lavori

E anche questa nuova iniziativa legislativa incassa le critiche del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, secondo il quale l’assenza di controllo da parte dei professionisti abilitati determinerà la proliferazione di interventi progettuali di scarsa qualità senza alcuna garanzia per l’utente e la collettività e in dispregio alle norme sulla qualità dei cantieri e sulla sicurezza. Il Governo – sottolinea il Cnappc – dopo aver avviato un informatizzazione delle procedure amministrative, attraverso la Posta Elettronica Certificata e la Firma Digitale, oggi adotta un provvedimento assolutamente contraddittorio che elimina ogni controllo, penalizza i professionisti e le imprese edili e, di fatto, potrebbe incentivare l’abusivismo edilizio creando un condono mascherato per opere già realizzate in assenza di permesso.

http://tv.repubblica.it/copertina/case-liberalizzazioni-nei-lavori-il-no-degli-architetti/44310?video

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